Una lettura alla del sentenza Tribunale di Torino nr. 1247 del 22 marzo 2023
È nota la possibilità in capo al conduttore, ai sensi dell’art. 3 comma 6 L. 431/1998, di recedere anticipatamente dal contratto di locazione qualora ricorrano gravi motivi – oggettivi o soggettivi –, dandone comunicazione al locatore con preavviso di almeno sei mesi. Detto termine può essere pacificamente ridotto mediante previsione negoziale, non rilevandosi carattere imperativo del medesimo.
La previsione di un termine di preavviso ha la funzione di garantire al locatore un lasso di tempo ragionevole al fine di rivenire ulteriori inquilini con i quali provvedere alla stipula di un nuovo contratto, senza perdere il diritto al compenso per l’utilizzo dei locali (cfr. Cass. nr. 15769/2015).
Il mancato rispetto della suddetta disciplina comporta l’obbligo in capo all’inquilino di corrispondere al locatore il pagamento dei canoni mensili previsti dalla legge o dal contratto a partire dalla comunicazione del recesso, ovvero, in assenza di corrispondenza, dal rilascio dell’immobile, così come statuito da costante giurisprudenza “nel caso in cui nel contratto di locazione non sia prevista espressamente la facoltà di recesso per giusti motivi senza preavviso, soccorre la disciplina di cui all’art. 3 comma 6 L. 431/1998, in virtù della quale il conduttore può recedere in qualunque momento dal contratto qualora ricorrano gravi motivi, dando comunque comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi (ovvero del termine inferiore eventualmente pattuito). Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta a carico del recedente il pagamento del canone sino al sesto mese successivo alla data di comunicazione del recesso” (v., da ultimo, Trib. Pordenone, nr. 624 del 22 novembre 2022).
Ci si deve tuttavia chiedere cosa accada qualora, nonostante il mancato rispetto del termine, il locatore stipuli un nuovo contratto prevedendo il medesimo canone e l’immobile sia immediatamente occupato dai nuovi inquilini susseguentemente al rilascio da parte del conduttore originario.
Ebbene, recente giurisprudenza, sulla scorta dei principi della S.C. suindicati relativi alla funzione dell’indennità di mancato preavviso, ha condivisibilmente affermato come nel caso in cui l’immobile sia immediatamente rimesso sul mercato al medesimo canone, il locatore non abbia diritto ad alcun indennizzo, non ravvisandosi pregiudizi di carattere patrimoniale in capo a quest’ultimo (Trib. Torino, nr. 1247 del 22 marzo 2023, sulla scorta di Cass. nr. 18167 del 23 ottobre 2012). Parrebbe abnorme e ingiustificato l’incasso di un doppio canone locatizio, anche in relazione alla natura non propriamente risarcitoria dell’indennità di mancato preavviso.
Dott. Francesco Giacomo Caldana