Corso Zanardelli, 32 - Brescia

Dott. Stefano Paganotti

La questione che si pone può essere considerata di estrema attualità, soprattutto in seguito ai numerosi malfunzionamenti degli impianti idrici ed elettrici sottoposti nell’ultimo periodo da mal eseguiti lavori di efficientamento energetico realizzati attraversi i differenti bonus edilizi.

Il tutto può essere riassunto nel seguente quesito: entro quali limiti si estende la responsabilità del condominio in caso di mal funzionamento degli impianti condominiali.

Sulla questio la Corte di Cassazione si è pronunciata recentemente attraverso l’Ordinanza n. 16608 del 5 luglio 2017.

Il tutto prende le mossa dalla seguente vicenda:

Tizio conveniva in giudizio di fronte al Tribunale di Palermo il Condominio X poiché in seguito a lavori di ristrutturazione mal eseguiti dell’impianto elettrico condominiale, si erano verificati nella sua unità immobiliare una serie di disagi quali momentanei black out o variazioni della tensione elettrica, i quali avevano causato guasti agli elettrodomestici, per un danno quantificato in € 10.000,00.

Visto il danno subito Tizio chiedeva al condominio il risarcimento dei danni subiti nonché la messa a norma dell’impianto elettrico.

Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda proposta da Tizio, condannando il Condominio a risarcire i danni determinati nella somma di € 5.000,00 e ad eseguire i lavori di messa a norma dell’impianto elettrico.

Successivamente il Condominio impugnava la sentenza dinnanzi la Corte d’Appello di Palermo, la quale ribaltava la pronuncia di prime cure, sostenendo l’inesistenza di un qualsivoglia nesso causale tra i danni subiti da Tizio ed il malfunzionamento dell’impianto elettrico condominiale.

Tizio impugna la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione la quale rigetta il ricorso sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.

La Suprema Corte sviluppa le sue argomentazioni sulla base di quanto disposto dall’art. 1117 c.c. disciplinate le parti comuni nel condominio. Il c. 3 precisa come “siano di proprietà comune … i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per … l’energia elettrica”. Secondo la Cassazione la norma delinea in maniera tranciante il limite che divide gli impianti elettrici rientranti nelle proprietà esclusive dei singoli condomini e la parte di impianti di proprietà comune, identificandoli nel “punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli immobili”, ovverosia quella parte di impianto elettrico che entra nelle singole unità immobiliari costituenti il condominio.

Come insegnano i Giudici di legittimità, questa distinzione è di carattere fondamentale dal punto di vista giuridico, dal momento che dalla stessa si determinano i differenti soggetti su cui ricade la responsabilità in caso di danni derivanti da malfunzionamento.

La Corte di Cassazione ha affermato testualmente come:

una responsabilità del condominio per i danni cagionati dal cattivo funzionamento dell’impianto elettrico si limita a quella parte di sistema che sia posto prima della diramazione negli appartamenti, rimanendo i singoli condomini tenuti alla manutenzione degli impianti interni.

Va poi chiarito come il singolo condomino non sia titolare verso il singolo condomino di un diritto di natura sinallagmatica al buon funzionamento degli impianti condominiali, che possa essere esercitato mediante un azione di condanna della stessa gestione condominiale all’adempimento corretto della relativa prestazione contrattuale, trovando causa l’uso dell’impianto che ciascun partecipante vanta nel rapporto di comproprietà delineato negli artt. 1117 c.c. segg.

Quanto affermato dagli Ermellini permette di afferma con granitica certezza come nel caso in cui il danno derivi da un malfunzionamento della parte di impianto elettrico diramato all’interno della singola unità immobiliare, la responsabilità ricadrà esclusivamente sul proprietario dell’appartamento, il quale non potrà conseguentemente avanzare alcuna pretesa nei confronti del condominio.

Con riferimento invece a quella parte di impianti non diramati nelle singole unità immobiliari, la Suprema Corte non pone alcun automatismo tra danni derivanti dal loro malfunzionamento e responsabilità del condominio.

La corte di legittimità afferma come il singolo condomino che subisce un danno a causa di difetti della rete elettrica comune condominiale, potrà avanzare una pretesa risarcitoria nei confronti dell’intero complesso condominiale, solo ed esclusivamente nel caso in cui lo stesso abbia attuato una condotta di carattere omissivo, consistente nella colpevole omissione dello stesso nel provvedere alla riparazione o all’adeguamento dell’impianto.

In caso contrario il singolo proprietario dell’appartamento non potrà pretendere alcuna forma di ristoro da parte del condominio, in quanto il rapporto intercorrente tra di loro, argomenta la Corte, non è fondato su un contratto, motivo per cui i singoli condomini non sono titolari di alcun diritto di natura sinallagmatica verso il condomino, in quanto usufruiscono degli impianti comuni condominiali non sulla base di un contratto, bensì sulla base del fatto che essi sono comproprietari  della rete di servizi comuni del condominio in base a quanto disposto dall’art. 1117 c.c.