Corso Zanardelli, 32 - Brescia

Dott. Stefano Paganotti

Si pone la questione circa la possibilità di utilizzare strumentazioni GPS su auto aziendali.

La normativa cardine in materia è fornita dall’art. 4 della Legge 300/70, il c.d. Statuto dei lavoratori, il quale, in seno al c. 1, condiziona la possibilità di istallare strumenti audiovisivi ed altri strumenti di controllo a distanza, tra i quali rientrano i GPS, alle seguenti condizioni:

  1. L’istallazione dei suindicati strumenti è possibile:
  2. Solo per esigenze produttive ed organizzative;
  3. Al fine di tutelare la sicurezza su luogo di lavoro;
  4. Al fine di tutelare il patrimonio aziendale.
  5. L’istallazione è possibile solo previo accordo collettivo stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di un accordo il datore id lavoro può procedere all’istallazione previa autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Con riferimento al punto 2 sono di particolare interesse i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

  • Sentenza n. 205 del Trib. Milano del 10 febbraio 2017: la predisposizione di apparecchiature idonee al controllo a distanza dei lavoratori senza preventiva attivazione della procedura di autorizzazione, viola il diritto alla riservatezza anche nel caso in cui i dispositivi di controllo risultino inattivi;
  • Cassazione n. 22148/2017: l’accordo sindacale non può essere sostituito da un intesa diretta tra il datore di lavoro ed i singoli lavoratori.

Le limitazioni di cui al comma 1 trovano un’eccezione al comma successivo il quale ne esclude l’applicazione con riferimento “… agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze …”.

La disposizione in commetto fu causa di dubbi interpretativi con riferimento all’installazione di strumenti di geolocalizzazione GPS, considerati da molti datori di lavoro come strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. Dinnanzi ad una tale situazione di incertezza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la circolare n. 2 del 7 novembre 2016, è intervenuto sancendo che i sistemi GPS devono essere considerati come uno strumento aggiunto agli strumenti di lavoro, non essenziali all’esercizio dell’attività lavorativa, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 4 c. 1 dello Statuto dei Lavoratori. L’INL prosegue precisando che solo in casi del tutto particolari gli strumenti GPS possono essere considerati come “… strumenti utilizzati dal lavoratore …” al fine di rendere la prestazione lavorativa, e nello specifico:

  • Quando in concreto l’attività lavorativa non potrebbe essere svolta senza questi strumenti di localizzazione;
  • Quando l’utilizzo di questa strumentazione è imposta da specifiche norme e regolamenti al fine di esercitare una determinata attività lavorativa.

Solo nei due casi sopra citati è quindi possibili escludere l’applicazione della procedura di cui al c. 1.

Ulteriore intervento riguardante la possibilità di utilizzare strumentazioni GPS in ambito lavorativo, con specifico riferimento alle autovetture aziendali, venne effettuato dal Garante della Privacy. Nello specifico attraverso il provvedimento n. 138 del 2017, la suindicata autorità preciso che il datore di lavoro è tenuto a:

  • Fornire ai dipendenti coinvolti nel trattamento, un informativa indicante:
    • La tipologia dei dati raccolti;
    • Le modalità di trattamento degli stessi;
    • I tempi di conservazione dei dati;
  • Adottare misure di sicurezza al fine di preservare l’integrità dei dati raccolti;
  • Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, il datore di lavoro è autorizzato a posizionare GPS sulle autovetture dei dipendenti solo previo accordo con le rappresentanze sindacali, oppure, in assenza di accordo, previa autorizzazione dell’INL;
  • Predisporre misure al fine di garantire agli interessati la tutela dei diritti di accesso ai dati personali di cui all’art. 15 del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Nell’successivo all’emanazione del provvedimento di cui sopra, il Garante della Privacy intervenne nuovamente, specificano, attraverso il provvedimento n. 396/2018, che l’applicazione di GPS su autovetture aziendali è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • Il lavoratore deve essere adeguatamente informato circa le modalità d’uso dello strumento, in particolare con riferimento al quando e se verrà utilizzato;
  • I GPS devono essere progettati nel rispetto delle prescrizioni del Reg. U.E. n. 2016/679;
  • I GPS non devono monitorare continuativamente la posizione del veicolo, ma devono operare solo quando ciò sia necessario per il conseguimento di finalità legittimamente perseguite dal datore di lavoro di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

La disciplina inerente ai limiti ed alle condizioni necessarie al fine di poter installare in ambito aziendale dei strumenti di controllo, è accompagnata dalla previsione di uno specifico sistema sanzionatorio derivante dalla violazione della stessa.

Nello specifico l’art. 38 dello Statuto dei lavoratori, prevede a carico del datore di lavoro una responsabilità di carattere penale, per la quale è prevista una pena alternativa tra l’ammenda da Euro 154 a Euro 1.549, oppure l’arresto da 15 giorni ad 1 anno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.