Corso Zanardelli, 32 - Brescia

L’art. 1129, comma 9 c.c. prevede che l’amministratore, entro 6 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, è tenuto ad agire per la riscossione coattivadelle somme dovute, ai sensi dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Questa norma prevede che per la riscossione delle spese condominiali in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea del condominio, l’amministratore, senza bisogno del consenso dell’assemblea, può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

A nostro avviso, poiché il comma 9 dell’art. 1129 c.c. utilizza l’espressione  “l’amministratore è tenuto” , grava su di lui un obbligo professionale, salvo sia stato espressamente dispensato dall’assemblea.

Pertanto, in caso l’amministratore non si attivi e vi sia un conseguente pregiudizio irreparabile per il condominio, potrebbe esser chiamato a risarcire il danno.