Corso Zanardelli, 32 - Brescia

di Francesco Giacomo Caldana

Una lettura alla sentenza n. 146/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Numerosi contratti prevedono una specifica disciplina per la quale si conviene che la parte non adempiente alla propria obbligazione debba versare una determinata somma di denaro o eseguire un’altra particolare prestazione: tale disciplina viene denominata “clausola penale”.

La funzione di tale clausola è la predeterminazione dell’entità del danno: si stabilisce anticipatamente al fine di evitare le difficoltà (anche probatorie) relative all’accertamento se e quando l’inadempimento si verificherà.

L’effetto della clausola è l’obbligo di esecuzione della penale pattuita preventivamente, senza necessità concreta di prova del danno da parte del creditore.

Anche nei contratti di locazione si può disciplinare quanto esposto in precedenza.

Per quanto riguarda i suddetti negozi, ci si pone il problema delle conseguenze di tale clausola sulla tassazione in caso di tardivo pagamento del canone, in relazione all’eventuale tassa di registro..

La Commissione tributaria Provinciale di Cagliari ha affrontato tale tema con sentenza 146/2022: la controversia si origina dalla registrazione di un contratto di locazione contenente una clausola penale in caso di tardivo pagamento del canone, che era stato registrato senza l’ulteriore somma di euro 200 che per l’Agenzia delle Entrare é dovuta per l’esistenza della penale.

La società Alfa impugna l’avviso di liquidazione dell’agenzia delle entrate con richiesta di pagamento di 270,91 di cui 200 a titolo di imposta e 60 a titolo di sanzione.

La società eccepisce che:

  1. La clausola non ha carattere di autonomia rispetto al contratto, ma ha lo scopo di rafforzare il vincolo tra le parti;
  2. Tale clausola deve essere ritenuta dipendente dalla obbligazione principale ex art 21 co 2 TU 131/1986.

Per l’agenzia delle entrate la clausola deve essere soggetta ad autonoma a tassazione, poiché consistente in un “negozio collegato”.

I giudici accolgono il ricorso, precisando quanto segue:

  1. La clausola penale integra per sua natura l’accordo tra le parti e dipende dall’obbligazione principale, configurando dunque una natura accessoria;
  2. In relazione a tale natura, l’obbligazione derivante dalla clausola non può sussistere autonomamente: l’invalidità del contratto principale travolge naturalmente la suddetta clausola;
  3. Dunque, si deve ritenere applicabile la disposizione invocata dal ricorrente.

In conclusione, si afferma il principio di accessorietà della clausola penale apposta a un contratto di locazione: per tale motivazione l’esistenza di detta clausola non comporta un ulteriore pagamento della tassa di registro rispetto a quella dovuta per il contatto.

Si tratta, tuttavia, di  una decisione isolata.

1 L’avviso di liquidazione è un atto dell’amministrazione finanziaria con il quale viene comunicato al contribuente l’importo dell’imposta da pagare e le relative modalità di calcolo dell’imposta con la contestuale richiesta di pagamento del tributo entro un determinato termine.

2 Il restante della somma riguarda interessi e spese di notifica.