Corso Zanardelli, 32 - Brescia

Profili giuridici sull’obbligatorietà delle vaccinazioni

(Autori: Francesco Giacomo Caldana e Andrea Guarnera)

Introduzione storica

L’illustre studioso Galileo Galilei, circa 4 secoli fa, affermava: “le verità scientifiche non si decidono a maggioranza” 1. Ed è da tale considerazione che sorge la necessità di avviare una discussione su un argomento di particolare rilevanza e attualità: la relazione tra diritto, opinioni e scienza, rapporto presentante non banali complessità, vista la tendenza ad instaurarsi all’interno della società civile di un concetto che si nomina “coscienza collettiva” 2.

Pare opportuno introdurre il tema con un brevissimo excursus storico riguardante la scoperta e lo sviluppo di tale strumento tanto utile, quanto spesso demonizzato da una branca della suddetta coscienza.

Il medico e ricercatore britannico Edward Jenner 3, nel 1796 effettua una sperimentazione, innestando nel braccio di un bambino 4 del materiale prelevato da una ferita di una donna malata di vaiolo vaccino 5. Dopo alcuni mesi, il medico scopre l’immunità del soggetto alla patologia, nonostante non vi sia mai stato un effettivo contagio.

Nel 1799, Luigi Sacco 6, diffonde prima nel Regno d’Italia, poi nel Regno delle Due Sicilie la vaccinazione “jenneriana” 7, riducendo drasticamente la mortalità, tanto che raggiunta l’Unità 8, tale pratica viene resa obbligatoria per tutti i nati a partire dal 1888, 9 fino all’estinzione dell’agente patogeno (consulta nota antecedente).

In sintesi, pare opportuno segnalare, evitando prolissi approfondimenti di carattere medico-scientifico, ulteriori vaccinazioni scoperte negli anni successivi: si sottolinea il contributo di Adolf von Behring 10, che dal 1880 scopre i sieri immunizzanti da difterite 11 e tetano 12; passando per il contributo sulla rabbia, nel 1885 di Louis Pasteur 13, fino a giungere a una fondamentale conquista riguardante una patologia scatenante atroci sofferenze fisiche e psichiche per i pazienti 14, la cosiddetta “rivoluzione antipolio”, operata da due scienziati americani: Jonas Salk 15, che nel 1955 presenta il primo vaccino e Albert Sabin 16, il quale due anni dopo ne mette a disposizione un altro con caratteristiche differenti. 17

Si conclude tale sommaria introduzione storica, menzionando Maurice Hilleman 18, che regala all’umanità la possibilità di immunizzarsi da morbillo, parotite e rosolia 19 (nel 1971), e negli anni successivi, da altre patologie comuni, come per esempio varicella, meningite.

Pare indispensabile sottolineare che l’obiettivo di tale testo non consiste in un’ accurata divulgazione scientifica, per la quale si rimanda la trattazione presso sedi opportune, piuttosto nel fornire una generale chiave di lettura a titolo esemplificativo al fine di una migliore comprensione dell’intero tema che si intende affrontare 20.

Funzionamento e tipologie di vaccini

Merita un brevissimo cenno di attenzione quanto riportato dall’ISS 21 in materia di funzionamento di tali preparati biologici. Ne vengono riconosciute diverse tipologie:

  1. Vaccini vivi attenuati, come per esempio per morbillo e rosolia, prodotti da agenti infettivi modificati in tal modo che non siano più patogeni;
  2. Vaccini inattivati, come per esempio la poliomielite e l’epatite A, utilizzando il patogeno ucciso tramite calore o sostanze chimiche;
  3. Vaccini ad antigeni purificati, come l’antimeningococco, prodotti mediante raffinate tecniche di purificazione delle componenti batteriche o virali;
  4. Vaccini ad anatossine, come per tetano, prodotte mediante l’indebolimento del patogeno, in modo tale da non provocare la malattia, ma da indebolire le difese immunitarie dell’organismo;
  5. Vaccini proteici ricombinanti, come per epatite B e meningococco B, mediante l’utilizzo della tecnologia del DNA ricombinante con la pressione dell’inserimento del materiale genetico codificante l’antigene in microrganismi che produrranno l’antigene stesso.

Visto l’attuale periodo storico, l’attenzione non può non soffermarsi sui sieri anti Covid-19.

Tali vaccinazioni, a differenza di una parte del pensiero comune, non si differenziano totalmente dai modelli antecedentemente attuati. Considerando che l’obiettivo principale di tutte le vaccinazioni sia quello di produrre una risposta immunitaria nel soggetto al quale vengono somministrate. Alcune delle principali metodologie utilizzate in materia anti-covid riprendono quanto accennato in precedenza:

  1. Vaccini vivi attenuati;
  2. Vaccini inattivati;
  3. Vaccini proteici ricombinati.

A tali metodologie, si aggiungono:

  1. Vaccini a vettore virale, basati su un virus esistente, trasportante la sequenza del codice genetico che codifica la proteina spike.
  2. Vaccini a DNA, basati su plastidi, modificati in modo da trasportare geni che codificano in genere per la proteina spike, che viene poi prodotta nell’individuo vaccinato
  3. Vaccini a RNA, basati su RNA messaggero fornente l’informazione genetica per la proteina spike.

Tutte le presenti tipologie di vaccini, debbono seguire un particolare iter di approvazione, consistente in una serie di precise e accurate sperimentazioni scientifiche, al fine di garantire la migliore sicurezza e le migliori informazioni possibili per i pazienti 22.

Al fine di approfondire tali nozioni, come precedentemente indicato, si rimandano le trattazioni presso le sedi opportune 23.

Le più comuni false credenze riguardanti le vaccinazioni

Proseguendo l’analisi, si ritiene necessario riportare brevemente quelle che si caratterizzano per l’essere le più comuni false credenze radicate nel pensiero popolare, tuttavia contrastante con le evidenze scientifiche: si segnalano i contributi di parte della letteratura medica 24.

Talvolta si crede che i vaccini possano in qualche modo causare l’autismo, mentre la realtà non riscontra nessuno studio che possa correlare i suddetti eventi; l’unica ricerca con esito positivo, di Andrew Wakefield 25 nel 1998, riportante un nesso causale tra vaccino MPR 26 e autismo, si è rivelato fallace e si è scoperto falsificato dallo stesso autore.

Inoltre, taluni credono che vi possa essere un indebolimento del sistema immunitario dei bambini, nonostante gli studi dimostrino una realtà esattamente all’opposto; per passare alla credenza che le malattie infettive stessero già scomparendo prima dell’introduzione dei vaccini stessi, mentre è grazie a essi che numerose patologie siano state debellate. Parte del pensiero popolare, inoltre, crede che la scomparsa di molte patologie sia dovuta al complessivo miglioramento della qualità della vita, migliorante il quadro di salute generale della popolazione.

Soprattutto durante il periodo covid, si è diffusa la credenza che sia meglio contrarre l’infezione naturale piuttosto che sottoporsi alla somministrazione del medicinale: si segnala che taluni soggetti che abbiano aderito a tale credenza siano deceduti al seguito dell’infezione 27.

Infine, appare necessario affermare come le vaccinazioni non caratterizzino una protezione totale da qualsivoglia patologia: ed è proprio per tale ragione che la letteratura scientifica afferma come ci si debba vaccinare il più possibile, al fine di ottenere una maggiore probabilità di immunizzazione.

Si conclude tale breve capitolo trattante il tema. 28

Alcuni casi di obbligatorietà

Transitando verso i profili giuridici, si avverte la necessità di affrontare l’argomento dell’obbligatorietà dei trattamenti sanitari, in particolare dei vaccini: tutti i giuristi conoscono quanto stabilito dall’articolo 32 della nostra Costituzione 29 ma ci si è mai interrogati del significato e della portata del concetto di obbligatorietà?

Indubbiamente, anche da quanto si evince dalla portata della norma costituzionale, obbligatorietà non può sempre esser intesa quale esecuzione coatta, come potrebbe suggerire l’interpretazione più letterale possibile, poiché potrebbe risultare una violazione del rispetto della persona umana, incidendo negativamente anche su altri valori, come per esempio la libertà personale. Per quanto riguarda alcune vaccinazioni “obbligatorie”, è prevista in caso di inosservanza delle disposizioni legislative 30 una sanzione amministrativa 31 per i genitori che non sottopongono i figli a vaccinazione obbligatoria, inoltre consistente in un requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia.

In materia di vaccinazioni anti-covid, occorre un transito di attenzione presso un discorso differente, poiché sembrerebbe assistersi a una mutazione del concetto di obbligatorietà: presso tale sede, parrebbe prolisso e controproducente analizzare qualsivoglia provvedimento legislativo in materia vaccini covid, poiché porrebbe il lettore in una situazione di marcata confusione, che riflette quella del legislatore e del delicato periodo storico. Si debbono riportare alcune disposizioni che possano aiutare la trattazione del concetto che tale intende analizzare.

Il Dl 122/2021, inserisce nel testo del Dl 44/2021 il nuovo art 4bis, prevedendo l’obbligo vaccinale 32 di cui all’art 4 co 1 del già citato decreto a tutti i soggetti svolgenti a qualsiasi titolo attività lavorativa nelle strutture (sanitarie) indicate dall’art 1 bis 33. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati 34. I responsabili e i datori di lavoro debbono garantire e assicurare il rispetto di tale disposizione.

A seguito della verifica dell’inadempimento di tale obbligo 35, consegue la sospensione della prestazione lavorativa, senza retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato, che mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, fino al compimento del piano vaccinale 36.

Con la proroga dello stato emergenziale 37 viene approvato il Dl 172/2021 38, che tenendo conto dell’obbligo del richiamo vaccinale 39 ha previsto per gli esercenti delle professioni sanitarie l’obbligo di sottoporsi a tale richiamo. Anche tale vaccinazione si manifesta come requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati 40. Lo stesso decreto 41 prevede espressamente che nel periodo in cui la vaccinazione sia omessa o differita, il datore di lavoro, se possibile, deve adibire il soggetto a mansioni diverse, senza decurtazione di retribuzione; laddove ciò non risulti attuabile, vi saranno le medesime conseguenze illustrate in precedenza. 42

È il caso di precisare che la norma estende l’obbligo vaccinale a tutto il personale svolgente attività lavorativa nelle strutture sanitarie in precedenza citate.

Si prosegue l’analisi ricordando il testo del Dl 1/2022 43, una serie delle ultime disposizioni estendenti l’obbligo vaccinale per lo svolgimenti di mansioni lavorative 44. Il lavoratore non in possesso della tessera verde 45 non può prestare la propria attività, tuttavia, se entra in possesso del documento, il lavoratore può disporre il rientro immediato nel luogo di svolgimento dell’attività, purché non abbia già stipulato un ulteriore contratto di lavoro per la sua sostituzione.

Con tale nuovo Dl, vi è stata un’estensione 46 dell’impiego dei certificati vaccinali nei luoghi di lavoro 47; i datori delle strutture pubbliche, private e i responsabili della sicurezza dei luoghi dedicati allo svolgimento dell’attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Si accenna al profilo delle sanzioni: i lavoratori privi di certificazione sono da considerarsi assenti ingiustificati, senza sanzioni disciplinari e con la conservazione del posto di lavoro, senza tuttavia il diritto alla retribuzione; inoltre, si introducono delle sanzioni pecuniarie 48 ai soggetti che alla data del 1/1/22:

  1. Non abbiano iniziato il ciclo vaccinale;
  2. Non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo primario 49;
  3. Non abbiano effettuato la dose booster 50 nel termine prestabilito 51.

Lo stesso Dl, introduce la possibilità di ottenere l’accesso di una serie di servizi e attività solo se in possesso della certificazione verde, in particolare:

  1. Accesso ai pubblici uffici;
  2. Servizi postali, bancari e finanziari;
  3. Attività commerciali 52;
  4. Colloqui con i detenuti;
  5. Consumo di cibi e bevande;
  6. Locali di intrattenimento;
  7. Per gli accompagnatori dei pazienti l’accesso presso le strutture sanitarie.

Il concetto di obbligatorietà

Nel capitolo precedente, si è già fatto cenno al concetto che si intende analizzare e riferimento all’obbligatorietà di taluni trattamenti sanitari, in particolare in materia vaccinale, ancor più in particolare per quanto riguarda le misure di contenimento della diffusione del contagio da covid-19.

Tuttavia, appare indispensabile porsi alcune questioni di importanza fondamentale: che significa effettivamente “obbligatorietà”? Tale termine presenta un’unica portata? Quali sono le soluzioni interpretative che si possano prospettare al giurista?

La soluzione a tali quesiti presenta notevolissima complessità e tale sede non intende in alcun modo assolutizzare concetti o individuare definitive soluzioni, poiché l’interpretazione del diritto è materia dinamica, che non può essere in alcun modo fotografata in un istante, poiché il diritto stesso può mutare nonostante non muti la lettera della norma: è l’interprete che crea il diritto sulla base di una norma introdotta da un legislatore, mediante vincoli stabiliti dalle parole scelte 53. Si tenta di attribuire un significato al concetto di obbligatorietà, ragionando su quanto esposto in precedenza.

Una soluzione può essere la seguente: al termine non può essere attribuita sempre la medesima accezione, infatti si è visto come da una serie di obblighi 54 coì definiti dal legislatore, discendano conseguenze palesemente differenti.

Si possono così classificare le seguenti accezioni:

  1. Obbligatorietà in senso assoluto/obbligatorietà diretta: in tal caso, il trattamento sanitario viene eseguito in maniera anche coercitiva sulla persona, come per esempio nei casi di ricoveri coatti psichiatrici 55 di cui non si è fatto cenno in tale scritto e si rimanda la trattazione presso le sedi opportune 56. Si segnala che vi è chi ritiene 57 che tali trattamenti non siano effettivamente da considerarsi obbligatori, poiché tale concetto di obbligo si deve intendere come un intervento volto a violare la capacità di autodeterminazione della persona, ma in tali casi colui che ne viene sottoposto non è in grado di decidere per sé.
  2. Obbligatorietà in senso stretto/obbligatorietà indiretta: non vi è esecuzione coatta del trattamento ma conseguenze incidenti in modo significativo sulla situazione economica e sulla libertà di autodeterminazione se vi è mancata sottoposizione della persona, come per esempio nei casi previsti dalla L 119/2017, oppure per i lavoratori e personale sanitario in materia covid-19. In tali casi, le sanzioni “interdittive”e a volte amministrative sopra citate fungono inevitabilmente da ostacolo alla libertà di autodeterminazione, obbligando fattualmente il soggetto a sottoporsi al trattamento.
  3. Obbligatorietà in senso lato: non vi è né esecuzione coatta, tantomeno sanzioni volte a incidere negativamente sulle condizioni economiche della persona ma solamente preclusioni nello svolgimento di determinate attività rientranti in un contesto “sociale”, come per esempio nei casi di obbligo di esibizione del certificato vaccinale per accedere a locali di intrattenimento, come trattato in precedenza.

Spunto di riflessione

La questione relativa agli ultimi provvedimenti legislativi in merito alla già definita obbligatorietà vaccinale per poter svolgere le mansioni lavorative, merita un’ulteriore riflessione cui in questa sede ci si limita ad accennare.

Tra due valori costituzionali parimenti riconosciuti e garantiti, il diritto al lavoro e alla retribuzione 58 da una parte e il diritto alla salute dall’altra, il legislatore ha ritenuto prevalente l’interesse alla salute collettiva di cui al primo comma dell’art 32.

Questa scelta del legislatore potrebbe presentare delle conseguenze sul piano giuridico: in particolare nel caso in cui il cittadino per vedersi garantita la retribuzione, decida di sottoporsi alla vaccinazione e subisca effetti collaterali dannosi. Ci si domanda, se in tal caso, considerato che la scelta di vaccinarsi sia stata indotta da un “obbligo indiretto” introdotto dal legislatore, ritenendo prevalente un valore costituzionale rispetto a un altro, il danneggiato possa richiedere un risarcimento allo Stato 59.

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1 Come affermato nel “Saggiatore, 1926”

2 La migliore nozione individuabile di coscienza collettiva risiede nell’insieme di credenze, valori tendenti all’idealizzazione da parte di una collettività di individui appartenenti a una società.

3 1746-1823, si dedica alla battaglia contro l’epidemia del vaiolo, causante innumerevoli morti. Si segnalano circa quarantamila morti annui in Inghilterra in tale periodo storico.

4 Di nome James, il primo bambino a immunizzarsi di una patologia virale senza averne mai sofferto.

5 Vaiolo derivante dai bovini e gli allevatori, in forma cutanea lieve.

6 1769-1836, medico italiano, pionere della vaccinazione contro il vaiolo.

7 Ideata da Edward Jenner.

8 Nel 1861.

9 L. 5849/1888, denominata Legge Crispi-Pagliani. Il Capo II del Titolo IV, denominato “misure contro la diffusione di malattie infettive dell’uomo e degli animali”, è stato soppresso nel 1981 al seguito della eradicazione della patologia, accertata nel 1979 dall’OMS.

10 1854-1917. Medico e ricercatore tedesco, vincitore del primo premio Nobel per la medicina nel 1901, assieme al giapponese Shibasaburo Kitasato, grazie alle scoperte in materia di immunologia.

11 Vaccinazione obbligatoria in Italia dal 1939 (L. 891/1939)

12 Vaccinazione obbligatoria in Italia dal 1968 (L. 419/1968)

13 1822-1895, francese, considerato il padre della microbiologia.

14 La poliomielite, malattia generante paralisi progressive irreversibili nei soggetti colpiti.

15 1914-1995, ricercatore americano.

16 1906-1993, ricercatore americano.

17 In Italia, la vaccinazione antipolio è obbligatoria dal 1966. (L. 51/1966)

18 1919-2005, microbiologo americano.

19 c.d. Vaccino trivalente MPR.

20 Le informazioni storico-scientifiche riportate nell’introduzione sono sintetizzate da sito ufficiale della regione Lombardia-Wikivaccini.

21 Istituto superiore di sanità, in particolare nella sezione dedicata all’epidemiologia per la sanità pubblica.

22 Per approfondire, V. Portale europeo delle informazioni sulla vaccinazione: approvazione dei vaccini nell’Unione europea. V. Anche: ISS, sviluppo, valutazione e approvazione dei vaccini contro covid-19.

23 V. Per esempio, R.Burioni: Il vaccino non è un’opinione, 2016, Mondadori.

24 In particolare, Paola Marchisio, Professoressa associata di pediatria presso l’Università degli Studi di Milano, pubblicante l’articolo: I vaccini sono importantissimi: sfatiamo i falsi miti. Si indica anche la pubblicazione dell’Università degli Studi di Firenze, a cura di Fabrizio Chiesi (medico in formazione specialistica in igiene e medicina preventiva): Le 10 bufale più comuni sui vaccini: falsi miti da smontare.

25 Nato nel 1956, ex medico britannico, radiato nel 2010.

26 Morbillo, parotite, rosolia.

27 Come per esempio il caso del biologo no-vax Franco Trinca.

28 Per approfondimenti, si indicano alcuni testi: -Immunità e vaccini, di Alberto Mantovani; -La coscienza di Ippocrate, di Mirko Daniel Garasic; -10 cose da sapere sui vaccini di Giulio Tarro.

29 Recitante: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

30 Si riporta il DL 73/2017, convertito il L 119/2017, prevedendo all’art 1 l’obbligatorietà di numerose vaccinazioni, come per esempio l’antipoliomielitica, l’anti-morbillo, l’anti-tetanica,…

31 Ai sensi della L 119/2017 (art. 4), da euro 500 a euro 7500.

32 Dal 10/10/21 al 31/12/21 (fino al termine della cessazione dello stato di emergenza)

33 Ovvero strutture di ospitalità e di lungodegenza, rsa, rsd, hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, tutte le strutture residenziali di cui all’art 44 del dpcm 12/1/2017 e di tutte le strutture socio- assistenziali.

34 Salvo soggetti sottoposti a esenzione da certificazione medica.

35 Secondo procedure indicate definite con dpcm, adottato di concerto con il ministero della salute e il garante di protezione dei dati personali.

36 Non oltre il termine dello stato emergenziale.

37 Al seguito del 31/12/2021.

38 Convertito in L 3/2022.

39 C.d. terza dose o “dose booster”

40 Si consente agli ordini professionali che operano in qualità di responsabili del trattamento di dati personali di verificare i requisiti attraverso l’utilizzo della piattaforma nazionale Digital Green Certificate.

41 Art 1 co 7 Dl 172/2021.

42 Ovvero la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

43 Convertito in L. 18/2022.

44 Per tutte le categorie di lavoratori a cui si applica l’obbligo vaccinale.

45 C.d. Green Pass.

46 Dal 1/2/22, l’obbligo vaccinale si estende anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, degli istituti tecnici superiori, al personale dei corpi forestali per le regioni a statuto speciale.

47 A partire dal 15/2/22.

48 Sanzione di euro 100, erogata dal ministero della salute tramite l’agenzia delle entrate. In caso di opposizione è competente il giudice di pace.

49 Le prime due dosi.

50 La terza dose.

51 Dal certificato di vaccinazione.

52 Escluse quelle di prima necessità, come per esempio alimentari e farmacie.

53 V. Art 12 Disposizioni sulla legge in generale.

54 Ci si riferisce ovviamente alla materia sanitaria.

55 Ai sensi della legge 833/1978, che ne disciplina casi e procedure. (V. Art 34).

56 V. Rivista Amministrazione in cammino, pubblicazione della Professoressa Ines Ciolli: I Trattamenti Sanitari Obbligatori e il paziente con problemi psichici. Profili costituzionali.

57 La Professoressa S.Cacace, durante il corso di Biodiritto dell’Università degli Studi di Brescia (A.A 2021-2022) ha mostrato tale tesi.

58 Di cui agli artt 4 e 36 Cost.

59 Si ricorda l’art 1 della L 210/1992, prevede quanto segue: “chiunque abbia riportato a causa di vaccini obbligatori per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria, lesioni o infermità (…) ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato (…).