Corso Zanardelli, 32 - Brescia

Le vigenti disposizioni di legge – in particolare gli artt. 27 del D.R.L. n. 246/1938, 2 del D. Lgs. luogotenenziale n. 458/1944 e 16 della L. n. 488/1999 – prevedono l’obbligo del pagamento di un canone speciale alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. per i soggetti che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

A tale proposito il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha provveduto a fornire taluni chiarimenti in merito alle problematiche applicative di detta normativa. In particolare, con nota del 22 febbraio 2012 n. 12991 il Ministero ha chiarito cosa debba intendersi per “apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”, ossia quali siano nel concreto le apparecchiature che comportano, per chiunque le detenga, il pagamento del canone previsto a norma di legge.

La nota ministeriale precisa anzitutto come la normativa in questione debba riferirsi al servizio di radiodiffusione – ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre o satellitare – non includendo, pertanto, le altre forme di distribuzione del segnale audio/video quali, a titolo di esempio, lo streaming via internet.

Al fine poi di individuare le caratteristiche tecniche specifiche delle apparecchiature soggette a canone il Ministero indica quale criterio di individuazione la presenza di un vero e proprio ricevitore composto da vari elementi, quali: un’antenna (incorporata o collegabile esternamente), un sintonizzatore (tuner), un decodificatore del segnale e trasduttori audio/video. Esistono apparecchiature che contengono al loro interno tutti i predetti componenti (es. televisori) ma anche prodotti che ne contengono solo alcuni (es. sintonizzatore TV USB).

Pertanto, a fronte delle indicazioni ministeriali è possibile ritenere che: un apparecchiatura è da considerare atta alla ricezione delle radioaudizioni se include tutti i componenti che definiscono un ricevitore completo; è adattabile alla ricezione, invece, se e solo se include almeno un sintonizzatore ma è privo di uno o degli altri componenti. Ne consegue che i dispositivi privi di sintonizzatore non sono né atti né adattabili alla ricezione (es. PC senza sintonizzatore, monitor per computer, casse acustiche, videocitofoni) e, pertanto, non comportano per chi li detiene il pagamento del canone RAI.

Si tratta di un criterio oggettivo elaborato per l’identificazione delle apparecchiature soggette al pagamento del canone.

Il pagamento del canone è dovuto in ragione della mera detenzione di dette apparecchiature in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, indipendentemente dall’uso al quale le stesse vengono adibite. Si tratta, infatti, di un’imposta sul possesso di determinati apparecchi.