Corso Zanardelli, 32 - Brescia

Commissione Tributaria Bari 23/04/2019 n. 825

“Il presupposto per l’applicazione del regime tributario di cedolare secca è che la locazione sia destinata ad uso abitativo e che il locatore non abbia stipulato il contratto nell’esercizio di attività di impresa o di arti o professioni, come disciplinato dal comma 6 dell’art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale). La norma deve considerarsi rispettata – contrariamente a quanto sostenuto dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate – nell’ipotesi in cui la locazione abitativa, con locatore persona fisica, sia stipulata con conduttore che operi come attività di impresa, di arti o professioni sempre che l’immobile risulti destinato all’utilizzo abitativo.”

L’argomento in esame riguarda la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni, con destinazione abitativa, anche nel caso in cui il conduttore operi nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo. Deve trattarsi, come detto, di destinazione abitativa. Per la destinazione ad uso diverso, infatti, è recentemente intervenuta la legge finanziaria per il 2019, con il comma 59 dell’art. 1.

La questione qui affrontata, sotto il profilo pratico, è di generale interesse, dal momento che si riferisce alle locazioni assunte da una impresa quale parte conduttrice per destinare l’immobile ad abitazione di propri dirigenti, dipendenti, collaboratori.

La questione è controversa e risolta in modo diametralmente opposto dall’Agenzia delle Entrate, che sostiene l’inapplicabilità della cedolare secca nel caso in esame, e dalla giurisprudenza tributaria, che invece interpreta la normativa nel senso di consentire l’applicabilità della cedolare secca anche in questo caso.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, poi successivamente confermata, ha interpretato la normativa in senso restrittivo:

Esulano dal campo di applicazione della norma in commento, i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

Il locatore può, invece, esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca in relazione ai contratti di locazione conclusi con soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Sono quindi compresi anche i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto di locazione la destinazione degli immobili ad uso abitativo in conformità alle proprie finalità. In tal caso, infatti, è soddisfatto il requisito della destinazione dell’immobile all’uso abitativo previsto dalla norma

Anche in occasione di successivo chiarimento interpretativo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 12/E del 8 aprile 2016) esponeva:

Tenuto conto che la norma consente l’applicazione della “cedolare secca” solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, con la Circolare 1° giugno 2011, n. 26, è stato chiarito che, per l’applicazione della “cedolare secca”, occorre porre rilievo anche all’attività del conduttore, restando esclusi dal regime i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché detti immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti.”

Del tutto opposta è invece l’interpretazione data dalla giurisprudenza tributaria.

La prima decisione che ha riconosciuto la legittimità dell’opzione per la cedolare per locazione a conduttore non persona fisica – nel caso di specie si trattava di società per azioni che aveva preso in locazione l’unità abitativa per utilizzarla quale abitazione di un proprio dipendente – fu presa dalla Commissione Provinciale di Reggio Emilia nel 2014, la quale argomentava che le uniche condizioni alle quali è subordinato il regime di cedolare secca sono che “il locatore sia una persona fisica che non agisca in regime di impresa di libera professione, l’unità immobiliare locata sia abitativa e destinata ad uso abitativo”.

Successivamente, tale interpretazione è stata ribadita dalla Commissione Provinciale di Milano nel 2015, successivamente confermata dalla Commissione Regionale della Lombardia a seguito di appello proposto dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano.

La decisione della Commissione Regionale stabiliva chiaramente che “ se il locatore è una persona fisica che non esercita attività imprenditoriale, sussistendo il requisito previsto dalla legge della destinazione dell’immobile ad uso abitativo, può optare per la cedolare secca per la tassazione dei canoni di locazione, e non ha alcuna rilevanza il fatto che il conduttore sia una società”.

Successivamente, anche la CTP Pavia 7 giugno 2018, n. 222 ribadiva quanto deciso dalle citate precedenti sentenze e, da ultimo, dalla sentenza oggetto del presente commento.

(Giurisprudenza tratta da : Condominio e Locazione, Giurisprudenza Commentata 17/6/2019)

Avv. Laura Melotti