Con la pubblicazione del decreto n 62 del 15 marzo dei Ministeri di Infrastrutture e Finanze sono entrate in vigore importanti novità per gli affitti a canone concordato. In particolare l’articolo 5 definisce tutte le agevolazioni fiscali per proprietari e inquilini.
Vediamo quali sono le agevolazioni fiscali previste per chi opta per il contratto d’affitto a canone concordato, sia per quanto riguarda i proprietari di casa che gli affittuari.
- Il reddito imponibile dei fabbricati locati, e’ ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato.
- Nel caso si decida di optare per lacedolare secca, l’aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10%
- L’applicazione dell’imposta nella forma della cedolare secca, sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione
- Ai soggetti titolari dicontratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
- Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione nonche’ ai giovani di eta’ compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998 per l’unita’ immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
- Le detrazioni predette da ripartire tra gli aventi diritto, non
sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta,
di fruire della detrazione piu’ favorevole - Spetta una detrazione del 19% dell’imposta lorda sui canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni.
- Ai fini dell’ I.m.u. e della Ta.s.i. con riferimento agli immobili locati con contratti a canone concordato l’imposta e’ determinata applicando rispettivamente l’aliquota stabilita dal comune, con riduzione al 75 per cento