Corso Zanardelli, 32 - Brescia

 

La legge, approvata il 17 giugno 2017  alla Camera dei deputati in via definitiva, modifica in maniera definitiva l’ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché l’ordinamento penitenziario.

Il provvedimento, approvato dal Senato in data 15 marzo 2017, è sostanzialmente il risultato della unificazione in un unico testo, oltre che di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, di due progetti di legge già approvati dalla Camera: nel disegno di legge del Governo (AC 2798 “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena” approvato in prima lettura il 23 settembre 2015) è stata innestata la proposta di legge (AC 2150 “Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato” approvato in prima lettura il 24 marzo 2015), approvata il 24 marzo 2015.

Come sottolineato dalla relatrice Donatella Ferranti (PD), «il provvedimento in esame è il risultato di un approfondito lavoro avviato tre anni orsono dalla Camera dei deputati e proseguito dal Senato, che affonda le proprie radici nei lavori di quattro Commissioni ministeriali di studio (le cosiddette Commissioni Riccio, Fiorella, Canzio e Giostra)».

Sul piano del diritto sostanziale, oltre all’introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, il provvedimento interviene sulla disciplina di alcuni gravi reati contro il patrimonio, furto in abitazione e scippo, rapina ed estorsione, inasprendone il quadro sanzionatorio. Particolarmente significativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione. A questo proposito, si ricorda che l’Italia è stata da tempo messa in mora dall’OCSE per i ritardi nell’approvazione di una riforma della disciplina della prescrizione, volta a ridurre il rischio di vedere nei tre gradi di giudizio prescritti non solo delitti rilevanti ed odiosi, quali quelli in materia di corruzione, ma anche contravvenzioni, ad esempio come quelle in materia ambientale.

Il provvedimento, inoltre, attraverso un’ampia e dettagliata delega al Governo, interviene sul regime di procedibilità di alcuni reati, sulla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e sul casellario giudiziario. Il testo contiene poi modifiche di natura processuale volte a velocizzare i tempi del processo con particolare riguardo alle impugnazioni. Si segnalano, in particolare, gli interventi concernenti: l’incapacità irreversibile dell’imputato di partecipare al processo; la disciplina dei tempi di chiusura delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell’udienza preliminare, dell’istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Il provvedimento conferisce al Governo deleghe specifiche e dettagliate in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (c.d. Trojan) limitate a reati particolarmente gravi – e per la riforma dell’ordinamento penitenziario attraverso, fra gli altri, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l’incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore delle donne recluse e delle detenute madri. Sono altresì previste misure importanti relative alle intercettazioni.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del provvedimento “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario” AC 4368 – relatrice Donatella Ferranti (PD) – e ai relativi dossier del Servizio studi della Camera dei deputati

 

REATO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO

È inasprito il quadro sanzionatorio sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416-ter c.p., aumenta la pena della reclusione da 6 a 12 anni (attualmente punito con la reclusione da 4 a 10 anni).

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sono aumentate le pene e, in alcuni casi, esclusi per finalità di maggior rigore gli effetti del bilanciamento delle circostanze. Per il reato di furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.: si passa da 1-6 anni a 3-6 anni); il furto aggravato (art. 625 c.p.); la rapina (art. 628 c.p.: si passa da 3-10 a 4-10); l’estorsione (art. 629 c.p. da 6-20 a 7-20). Sarà più difficile ottenere la condizionale o condanne lievi in caso di riti alternativi.

PRESCRIZIONE DEI REATI

La prescrizione come è noto è una causa di estinzione del reato, connessa al decorrere del tempo dalla consumazione del reato; è sempre rinunciabile dall’imputato.

Secondo la normativa vigente, il periodo necessario per la maturazione della prescrizione è corrispondente al massimo della pena stabilita per il reato per cui si procede e, comunque, non può essere inferiore ai 6 anni per i delitti e a 4 per le contravvenzioni. Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione delle aggravanti ad effetto speciale.

In sintesi, la situazione attuale comporta che per processi penali già incardinati avanti i Tribunali (o corti di appello, Cassazione) il tempo necessario per la prescrizione è: 7 anni e mezzo per i delitti (6 anni, più un quarto in forza degli atti interruttivi) puniti con pena massima fino a 6 anni di reclusione; per i delitti con pena superiore (e diversa dall’ergastolo), massimo della pena prevista più un quarto; 5 anni per le contravvenzioni (4 anni, più un quarto in forza degli atti interruttivi).

Diverso è l’assetto proposto con questa riforma. Sul punto della prescrizione, l’intervento di maggiore impatto riguarda le cause di sospensione del procedimento, che concedono in concreto all’autorità giudiziaria un periodo di ulteriori 36 mesi per giungere alla pronuncia definitiva di merito della causa, ove vi sia stata una pronuncia di condanna in primo e secondo grado.

Si devono segnalare anche altri importanti interventi. Per i reati sessuali o di violenza commessa in ambito domestico, di cui sono vittime i minori, il corso della prescrizione comincia a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa (art. 158 c.p.) (con tale disposizione si dà attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n.77).

Sulla sospensione (art. 159), oltre alla riformulazione delle già esistenti cause di deferimento della questione ad altro giudice e di autorizzazione a procedere, la riforma prevede nuove cause di sospensione. Il corso della prescrizione è sospeso:

  • per la richiesta di rogatoria all’estero; il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
  • dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza del grado successivo, e comunque per un periodo non superiore a un 1 anno e 6 mesi dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi.

 

In caso di pronuncia di sentenza favorevole per l’imputato nelle fasi successive al primo grado, o di annullamento della condanna nella parte relativa alla sua responsabilità o a dichiarazione di nullità della decisione (in alcuni casi specifici previsti dall’art. 604 c.p.p.) i periodi “sospesi” vengono invece ricomputati ai fini del maturare della prescrizione.

In sintesi, il tempo necessario ad estinguere il reato per prescrizione è aumentato, nel solo caso in cui entro il termine prescrizionale attualmente previsto l’autorità giudiziaria (di primo o di secondo grado) emetta una sentenza di condanna, e ciò in quanto è chiaro in questi casi l’interesse dello Stato, incompatibile per ciò stesso con l’oblio, a pervenire in tempi ragionevoli alla pronuncia di merito di accertamento della responsabilità.

Inoltre per gravi reati di corruzione (318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis) e per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis) si prevede che la causa di interruzione possa comportare un aumento del tempo di prescrizione che comunque non può superare la pena edittale massima aumentata della metà (e non di un quarto) come previsto per i reati comuni (non di criminalità organizzata).

Come si è già sottolineato, a questo proposito, occorre ricordare che l’Italia è stata da tempo messa in mora dall’OCSE per i ritardi nell’approvazione di una riforma della disciplina della prescrizione, volta a ridurre il rischio di vedere prescritti processi per delitti particolarmente rilevanti, a iniziare proprio da quelli in materia di corruzione. E che l’approvazione di tale riforma è stata inserita nel cronoprogramma previsto dal Documento di economia e finanza (DEF) del 2017 al fine di individuare i provvedimenti considerati strategici per la crescita del Paese.

PROCEDIBILITÀ DEI REATI

Il provvedimento delega il Governo a prevedere – fatta eccezione per il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e per i reati contro il patrimonio – la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria).

RIFORMA DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

La riforma delega il Governo alla revisione delle misure di sicurezza personali, al fine di raggiungere il divieto di emissione di tali misure per fatti non preveduti dalla legge del tempo in cui furono commessi e di limitare ai reati di grave allarme (art. 407 lett. a c.p.p.)) l’applicazione congiunta di pena e misura di sicurezza personale; alla revisione del modello definitorio dell’infermità, tenendo conto dei disturbi della personalità; alla previsione di misure terapeutiche e di controllo per i soggetti non imputabili e accertamento periodico della pericolosità sociale di tali soggetti; al superamento del sistema del doppio binario (limitatamente ai fatti non ricompresi nell’art. 407, co. 2 lett. a) c.p.p. – fatti di grave allarme sociale). Principi e criteri direttivi di delega inoltre, tenuto conto dell’abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), riguardano la destinazione delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) prioritariamente per i soggetti definitivamente giudicati infermi; per i soggetti che siano divenuti infermi durante l’esecuzione della pena, nonché per gli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro che abbisognino di accertamenti sulle condizioni psichiche, qualora gli istituti penitenziari non garantiscano idonei trattamenti terapeutici.

Quanto alla disposizione che ha ad oggetto le REMS, si tratta di una norma inserita dal Senato che ha sollevato perplessità, come emerge dal parere della Commissione Affari sociali, alla luce della riforma operata dalla legge n. 81 del 2014 che ha chiaramente posto al centro del nuovo sistema i dipartimenti di salute mentale considerando il ricovero nelle REMS – in particolare per i soggetti per i quali l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena, per gli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria nonché per tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche – quale extrema ratio dai caratteri di eccezionalità e transitorietà. Perplessità che però sono superate attraverso un ordine del giorno di indirizzo al Governo nell’attuazione della delega formulato nel senso di precisare, sulla base dell’avverbio “prioritariamente”, che la destinazione alle REMS di soggetti diversi da quelli per i quali tali strutture sono state istituite sia eccezionale e che sia possibile solo quando vi siano posti a disposizione rispetto a quelli utilizzati nell’ambito delle funzioni proprie delle REMS. In sostanza, si impegna il Governo nell’attuazione della delega a garantire che le REMS non si trasformino in meri ospedali psichiatrici giudiziari, modello ormai superato in via definitiva.

ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DEL PM – NOTIZIA DEL REATO

Il provvedimento stabilisce che il PM, quando esercita l’azione penale per i reati previsti nel codice dell’ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente – nell’informare il Ministero dell’ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell’imputazione.

Inoltre, si inseriscono fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione.

Tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato. Analoga incombenza compete ai procuratori generali nell’ambito dell’attività di vigilanza sulle procure del loro distretto di corte d’appello.

INDAGINI PRELIMINARI, RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E RINVIO A GIUDIZIO

Il provvedimento modifica in più parti il codice di procedura penale in particolare in materia di incapacità dell’imputato a partecipare al processo, comunicazione del domicilio eletto, colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare (per i quali si circoscrive la possibilità di rimandare il colloquio con il difensore), registro delle notizie di reato (consultabile ora anche da chi ha presentato denuncia/querela), incidente probatorio, termine per la richiesta di archiviazione o esercizio dell’azione penale a conclusione delle indagini preliminari (fissato in tre mesi, salvo che per reati di particolare gravità), termine concesso alla persona offesa per l’opposizione alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini.

In particolare, nel caso non sia accolta la richiesta di archiviazione, il giudice delle indagini preliminari (GIP) deve fissare l’udienza camerale entro 3 mesi. 6

Successivamente, se non ritenga necessarie ulteriori indagini, dovrà provvedere e decidere sulle richieste del PM nel termine di 3 mesi.

Si stabilisce, poi, che il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell’avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della scadenza del termine di presentazione dell’opposizione e se, presentata opposizione, il giudice non si pronuncia sulla sua ammissibilità o dichiara l’opposizione inammissibile.

Il rinvio a giudizio o l’archiviazione dovranno essere chiesti dal PM entro 3 mesi (prorogabili di altri 3 dal Procuratore generale (PG) presso la corte d’appello se si tratta di casi complessi) dalla scadenza di tutti gli avvisi e notifiche di conclusa indagine. Per i delitti di mafia e terrorismo il termine è però di 15 mesi. In caso di inerzia del PM c’è l’avocazione d’ufficio del fascicolo disposta dal procuratore generale presso la corte d’appello.

Si modifica infine l’art. 415 c.p.p., per precisare, con un nuovo comma 2-bis, che il termine semestrale entro il quale il PM chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

INTERCETTAZIONI

Il provvedimento delega il Governo a intervenire sulla disciplina delle intercettazioni garantendo la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all’art. 15 della Costituzione, con particolare riferimento ai colloqui con il difensore; intervenendo sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle intercettazioni e dettando una precisa scansione procedimentale all’udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine; in questo ambito, dovrà essere tutelata in particolare la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale.

In particolare, ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il PM deve assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti ai fini delle indagini (in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei) o contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini; che gli atti contenenti intercettazioni non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino alla decisione del giudice circa l’acquisizione agli atti delle intercettazioni richieste dalle parti, e non manifestamente irrilevanti e alla loro trascrizione integrale, con il quale soltanto viene meno il divieto di pubblicazione di cui al co. 1 dell’art. 114 c.p.p. relativamente agli atti acquisiti; che, in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, il PM – ove riscontri registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini – dispone l’avvio della selezione indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio; che le conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione sommaria, ma vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione del contenuto.

Si delega inoltre il Governo a introdurre un nuovo delitto (punito con la reclusione non superiore a 4 anni) per punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la sola finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il Governo è inoltre delegato a semplificare le condizioni per l’impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e a disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici – più noti come trojan – in dispositivi elettronici portatili, che, anche dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, necessitano di una regolamentazione specifica. Si prevede che l’attivazione del microfono sia data con comando da remoto, così evitando che la registrazione sia continua. Il ricorso ai trojan è “sempre ammesso” quando si procede per reati gravi di competenza del Procuratore distrettuale antimafia; le captazioni domestiche potranno essere disposte anche fuori di tali casi, nel rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 266 c.p.p. e seguenti per le intercettazioni “classiche”, laddove si stia svolgendo l’attività criminosa. Il giudice nel disporre le intercettazioni tramite trojan deve indicarne le ragioni dell’utilizzo di tale tecnica di captazione; le captazioni dovranno essere canalizzate verso server della Procura; i programmi informatici utilizzabili dovranno essere indicati in un decreto del Ministero di giustizia; il PM potrà disporre le intercettazioni di urgenza mediante trojan solo quando procede per i gravi reati, di cui sopra; si applicano le disposizioni di cui all’art. 270 c.p.p.; si prevede infine la non conoscibilità, il divieto di divulgazione e di pubblicazione delle captazioni che riguardino occasionalmente soggetti terzi rispetto all’indagine.

Si delega, infine, il Governo, inoltre a rivedere e razionalizzare i costi delle intercettazioni. I principi e criteri direttivi indicati ricalcano sostanzialmente la delega conferita al Governo con la legge n. 124/2015 ad adottare uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per le intercettazioni, delega che non è mai stata esercitata. L’adozione di tali provvedimenti avrebbe dovuto portare a un risparmio di spesa del 50% delle voci di listino delle spese obbligatorie stabilite con il decreto interministeriale del 26 aprile 2001, nonché l’adozione di un tariffario unico nazionale per i c.d. noleggi apparati con consistenti risparmi di spesa.

RITO ABBREVIATO

La legge apporta importanti modifiche alla disciplina dei procedimenti speciali. In particolare è modificata la disciplina del giudizio abbreviato (art. 438 e ss. c.p.p) che prevede, su richiesta dell’imputato, la definizione del giudizio già in udienza preliminare allo stato degli atti. Questi, insieme alla proposta di integrazione probatoria – nonostante il rigetto di tale proposta – può chiedere ugualmente il rito abbreviato; dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) nonché la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice.

Viene poi modificato l’art. 442 c.p.p., intervenendo sulle riduzioni di pena connesse al rito abbreviato. In particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo, ma se si procede per una contravvenzione, si consente il dimezzamento della pena.

PATTEGGIAMENTO

Il provvedimento stabilisce che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, è lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. Inoltre, in caso di impugnazione del provvedimento, alla rettifica provvede la Corte di cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza.

ESAME A DISTANZA DEI TESTIMONI

La partecipazione al dibattimento a distanza diviene la regola per chi si trova in carcere (anche in caso di udienze civili), per testimoni di giustizia e agenti infiltrati. L’eccezione (ossia la presenza fisica in aula) può essere prevista dal giudice con decreto motivato ma non vale mai per i detenuti sottoposti al 41-bis. Il giudice peraltro, fuori dalle ipotesi obbligatorie, può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche per ragioni di sicurezza, per la complessità del dibattimento o per la testimonianza di un recluso. Ad eccezione dei casi relativi ai detenuti per associazione per delinquere di stampo mafioso ed associazione eversiva, le norme sul procedimento a distanza entreranno in vigore dopo un anno dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale.

DECRETO PENALE DI CONDANNA

Per incentivarne l’utilizzo si consente al giudice, nel determinare la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, di tener conto anche della condizione economica dell’imputato e si abbassa da 250 a 75 euro il valore di conversione di un giorno di reclusione.

CONDOTTE RIPARATORIE

La legge disciplina le condotte riparatorie del danno come nuova causa di estinzione del reato e quale ulteriore strumento di deflazione penale che si affianca alla messa alla prova nel processo penale introdotta dalla legge n. 67/2014. La disciplina è applicabile nei soli casi di procedibilità a querela soggetta a remissione. In tali casi, il giudice deve dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato – ove possibile – le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La nuova causa di estinzione del reato trova applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Come sottolineato dalla relatrice Donatella Ferranti (PD), si tratta di un ulteriore passo verso la giustizia riparativa: non si tratta di un momento di abdicazione della giustizia, ma di ricomposizione dei conflitti sociali, considerato anche che si tratta di reati con pene così miti in concreto da non avere in molti casi, anche se a seguito di sentenza di condanna, quella funzione preventiva a cui mira il diritto penale.

RIFORMA DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Il provvedimento delega il Governo alla riforma del casellario giudiziario, adeguando la disciplina alla normativa in materia di protezione dei dati personali e consentendo alle pubbliche amministrazioni di ottenere – a determinate condizioni – dall’ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determina persona. Si delega poi il Governo alla riforma della disciplina in materia di eliminazione dell’iscrizione di taluni provvedimenti di particolare tenuità.

RAFFORZAMENTO DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

Modificando l’art. 546 c.p.p., si interviene in materia di requisiti della sentenza con l’intento di rafforzare gli elementi e il percorso della motivazione. La disposizione prevede che la sentenza debba contenere anche l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati avendo riguardo all’accertamento dei fatti e alle circostanze relative all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica, alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza; alla responsabilità civile da reato, all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norma processuali.

APPELLABILITÀ DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

Il provvedimento modifica l’art. 428 c.p.p., che disciplina l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, con la finalità di sottrarre la competenza dell’impugnazione alla Cassazione. In caso di proscioglimento in udienza preliminare, il PM (e non più la persona offesa) può proporre impugnazione alla corte d’appello, che decide in camera di consiglio. In caso di accoglimento dell’impugnazione, la Corte forma il fascicolo del dibattimento ed emette il decreto che dispone il giudizio. Il provvedimento di rigetto della corte d’appello è ricorribile per Cassazione solo per violazione di legge.

RICORSO IN APPELLO DELLA SENTENZA PATTEGGIATA

Il provvedimento modifica l’art. 448 c.p.p. sull’impugnabilità della sentenza di patteggiamento. Pubblico ministero e imputato possono ricorrere per Cassazione solo per vizi della espressione della volontà, per difetto di correlazione tra accordo e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, per illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disciplina non si applica ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge, qualora la richiesta di patteggiamento sia già stata avanzata.

IMPUGNAZIONI

Il provvedimento stabilisce che l’impugnazione può essere proposta personalmente dall’imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione; l’atto di impugnazione deve ora contenere, a pena d’inammissibilità, anche l’indicazione delle prove e delle richieste istruttorie, è poi reintrodotto, con intenti deflattivi, il c.d. concordato sui motivi in appello, abrogato nel 2008, che consente alle parti di concludere un accordo sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello, da sottoporre al giudice d’appello, che deciderà in merito in camera di consiglio.

In materia di giudizio d’appello, si stabilisce che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale da parte del giudice anche quando l’appello proposto dal PM avverso una sentenza di proscioglimento è fondato sulle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa.

In materia di procedimenti in Cassazione, il provvedimento disciplina, nell’ambito della rimessione del processo penale, la decisione che la Corte di Cassazione assume in camera di consiglio e prevede che, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l’hanno richiesta possano essere condannate con la stessa ordinanza al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Si interviene, inoltre, in materia di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione.

Al fine di potenziare la funzione nomofilattica delle Sezioni Unite, si stabilisce che la rimessione ad esse possa essere effettuata dalle sezioni semplici anche quando queste si trovino a dovere decidere di un ricorso eventualmente applicando un principio di diritto già enunciato dalle sezioni unite ma non condiviso dai giudici della sezione competente; inoltre le sezioni unite possono enunciare il principio di diritto anche d’ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.

Si limita la possibilità di impugnazione, prevedendo la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in appello dal giudice di pace; che l’appello del PG presso la corte di appello possa avvenire soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; intervenendo sulla legittimazione all’appello del PM, per consentirgli di appellare la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; intervenendo sulla legittimazione all’appello dell’imputato, per negargli sia la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento quando siano pronunciate con le formule: “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”; impedendo di appellare la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere relativa a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa; consentendo, con limitazioni, la proponibilità dell’appello incidentale da parte dell’imputato.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Si delega il Governo a riformare l’ordinamento penitenziario semplificando le procedure per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione; revisionando le modalità e i presupposti di accesso alle misure alternative, nell’ottica di facilitarne l’applicazione quando la condanna non riguardi casi di eccezionale gravità o delitti di mafia e terrorismo; fissando in 4 anni il limite di pena che impone la sospensione dell’esecuzione; revisionando il sistema delle preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari; prevedendo le attività di giustizia riparativa; incrementando le opportunità di lavoro retribuito sia intramurario che esterno; valorizzando il volontariato e l’utilizzo dei collegamenti audiovisivi; affermando il diritto all’affettività; revisionando le disposizioni dell’ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell’assistenza psichiatrica negli istituti di pena; promuovendo interventi specifici per favorire l’integrazione dei detenuti stranieri; attuando, sia pure in via tendenziale, il principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato; prevedendo norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica; prevedendo interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri; revisionando il sistema delle pene accessorie improntato al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale; revisionando le attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.

Il provvedimento di delega contiene infine specifici principi e criteri direttivi per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all’organizzazione degli istituti per i minorenni, consentendo l’applicabilità del diritto penitenziario minorile anche ai giovani adulti. Il Governo dovrà inoltre riformare le misure alternative alla detenzione ampliandone i criteri di accesso e, analogamente a quanto previsto dalla delega per gli adulti, eliminando ogni automatismo e preclusione per la revoca o la concessione. Dovranno inoltre essere rafforzati l’istruzione e la formazione ed i contatti con la società esterna, in funzione del reinserimento sociale.